Camera dei deputati

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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo I: funzioni, organi e poteri della giunta
  • Art. 5

    1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per d tramite del Presidente della Camera.

    2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione del deputati interessati.

    3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.